La sentenza n. 13217/21 depositata il 17.05.2021 molto importante, riguarda la famigerata PAS, cioè la sindrome di alienazione parentale, utilizzata per ottenere affidamenti esclusivi di figli minorenni e/o allontanamenti da un genitore nel corso delle separazioni conflittuali.
In pratica si attribuisce strumentalmente all’altro genitore la responsabilità di avere manipolato a suo favore le inclinazioni del figlio che dichiara che di non voler incontrare né vedere e/o avere rapporti con l’altro genitore, in tal caso costringendo il figlio a restare proprio con il genitore che aveva dichiarato di non voler frequentare né incontrare.
È già stato dichiarato dalla Cassazione che tale presunta sindrome non ha riscontri scientifici e quindi non deve essere richiamata nei giudizi.
Tuttavia, consulenti di parte compiacenti e schierati a favore di tale inesistente sindrome, per favorire i clienti, riferiscono al giudice che, nel caso di rifiuto di un figlio di incontrare l’altro genitore non collocatario potrebbe trattarsi di induzione a tale comportamento e non alla reale volontà del minore.
Questa sentenza, ancora una volta, stabilisce che tale supposta sindrome non esiste scientificamente ed anzi sarebbe addirittura riconducibile ad un pensiero nazista.
È molto importante perché, negli ultimi anni, spesso alle madri è stato strumentalmente addebitato questo comportamento con gravissimo pregiudizio al figlio e alla madre stessa dalla quale è stato allontanato.
Per un approfondimento, si veda il seguente l’articolo: https://www.cfnews.it/diritto/ancora-una-volta-la-cassazione-censura-la-pas/
avv. Olga Chiusoli – Gruppo Giustizia UDI Bologna